Le prime bozze di queste notazioni risalgono alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, quando giovane laureato in giurisprudenza mi accinsi a leggere la Carta de Logu, ed erano frutto della curiosità che mi suscitò, il nomen juris machicia, che per assonanza accostai subito alla pena per la commissione di una mattana o stupidaggine che dir si voglia, che veniva punita per contrappasso con una pena pecuniaria. Nel leggere queste brevi notazioni, si avrà modo di vedere che essa era, invece, la pena principe con cui si procedeva a reprimere tutti quei comportamenti contrari alla pacifica convivenza, e che le pene corporali erano l'eccezione, con ciò dimostrando l'estrema moderazione del diritto penale del Regno Arborense per i suoi tempi, nonché la sua straordinaria aderenza agli usi consuetudinari sardi e la conservazione della tradizione romanistica.
Anonimo -