L'economia globale digitalizzata richiede - dinanzi a fenomeni criminali alimentati dalla natura double edges dei virtual assets - di coniugare le esigenze di flessibilità, imposte dalla evoluzione di Fintech, con i principi di legalità e di colpevolezza, quali baluardo della frammentarietà del diritto penale. Nella crisi del sistema penale le tecniche di tipizzazione non descrittive, impiegate nei delitti di frode nei moderni sistemi di pagamento, in quelli multiformi di riciclaggio ed in quello recente di abusivismo in cripto asset, sono indagate per vagliarne la capacità di veicolare un tipo criminoso che sia argine garantistico all'evanescenza della fattispecie. Le categorie elaborate di "diritto penale riflesso" e di "diritto penale permeabile" consentono inoltre di verificare se questi delitti siano anche sostanzialmente conformi agli obblighi di penalizzazione europea ed espressione del volto costituzionale del reato, pur nella funzionalizzazione agli scopi propri di altro settore.
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